Art. 6.
(Procedura per l'eliminazione dell'impatto).

      1. I proprietari delle costruzioni ad uso abitativo, realizzate entro il 31 dicembre 1990 e ricadenti nel perimetro di zona di inedificabilità assoluta, così come individuata dal decreto del Ministro per la pubblica istruzione 16 maggio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.131 del 24 maggio 1968, ai sensi dell'articolo 2-bis

 

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del decreto-legge 30 luglio 1966, n.590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n.749, ancorché trasferite a qualsiasi autorità, possono, in deroga a quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni, presentare domanda di regolarizzazione edilizia, secondo quanto stabilito dalla citata legge n.47 del 1985, provvedendo al pagamento dell'oblazione, secondo le modalità ivi previste, aumentata di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto attualmente vigente a decorrere dal 1o marzo 1985.
      2. La domanda di cui al comma 1 va presentata al comune di Agrigento entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e non è soggetta al parere preventivo di nessuna autorità. Essa va corredata dalla documentazione prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché da un atto di impegno, trascritto a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali, a cui è conferita la tutela del bene, di adeguamento dell'immobile e delle sue pertinenze alle caratteristiche di decoro che la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali ritenga necessarie.
      3. A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione dell'adeguamento dell'edificio, del suo prospetto e delle sue pertinenze alle direttive dettate dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali e per il pagamento del costo del progetto di cui all'articolo 7 i proprietari, congiuntamente alla domanda, devono presentare idonea fidejussione bancaria o assicurativa di validità di cinque anni, pari al triplo della somma da pagare per la regolarizzazione.
      4. La domanda può essere presentata anche dai proprietari nei confronti dei quali sia avvenuto il provvedimento di acquisizione purché l'immobile non sia stato demolito o destinato ad uso pubblico.
      5. Coloro che hanno già presentato la domanda di sanatoria devono integrarla secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. Dalla somma da pagare va detratto quanto eventualmente già versato.
 

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      6. L'esecutività delle ordinanze di demolizione resta sospesa durante il termine previsto per la presentazione della domanda di regolarizzazione e perde efficacia con la presentazione della domanda stessa.